Art. 50
Statuto

Art. 50

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In vigore dal 11 ago 1892
Con regolamenti ed istruzioni particolari si determineranno più specificatamente le facoltà del consiglio direttivo, le attribuzioni del direttore della scuola normale, e direttore didattico, del rettore del convitto, del catechista, degli insegnanti, dei sanitari, e si provvederà altresì intorno alla disciplina interna, al regime dietetico, al vestiario ed a quant'altro concerne l'amministrazione economica dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-50