Art. 5
Statuto

Art. 5

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In vigore dal 11 ago 1892
Sono inoltre conservate nel medesimo regio istituto di Milano le private fondazioni già esistenti. All'erogazione ed amministrazione delle stesse provvede il consiglio direttivo a tenore delle disposizioni dei fondatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-5