Art. 47
Statuto

Art. 47

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In vigore dal 11 ago 1892
L'ufficio del consiglio direttivo è gratuito. Nel disimpegno delle sue attribuzioni esso è assistito da un segretario, cui sono affidati la redazione dei verbali del consiglio, la conservazione dell'archivio, tutto il servizio della corrispondenza e quegli altri uffici che al consiglio piacesse di commettergli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-47