Art. 4
Statuto

Art. 4

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In vigore dal 11 ago 1892
Chi ottiene un posto semigratuito dovrà versare l'annua pensione di lire 350 non meno che l'intero importo del corredo e del mantenimento di vestiario nei modi e termini indicati nell'. Quest'ultima spesa è pure comune a chi ha ottenuto un posto gratuito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-4