Art. 39
Statuto

Art. 39

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In vigore dal 11 ago 1892
Il catechista, i maestri e le maestre di classe debbono possedere la regolare abilitazione all'insegnamento dei sordomuti. Possono essere incaricati delle funzioni di assistente anche persone che non siano in possesso di tale abilitazione, quando dichiarino di volerla conseguire e siano nelle condizioni richieste per essere ammessi come apprendisti nella scuola normale annessa al regio istituto e come tali si iscrivano. In tale ipotesi possono essere confermati nell'ufficio con nomina definitiva, soltanto nel caso che effettivamente il diploma di abilitazione venga conseguito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-39