Art. 38
Statuto

Art. 38

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In vigore dal 11 ago 1892
Il direttore della scuola normale, ed il rettore del convitto sono nominati dal Re. Il catechista, il professore di anatomia, fisiologia e igiene, l'ispettrice, i maestri e le maestre sono nominati dal ministro dell'istruzione pubblica sopra proposta del consiglio direttivo. Gli assistenti d'ambo i sessi sono di nomina del consiglio direttivo, sopra proposta del rettore del convitto, e fatti conoscere al Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-38