Statuto
Art. 35
35 / 51In vigore dal 11 ago 1892
Nella tabella annessa al presente statuto sono determinati gli stipendi e gli emolumenti in natura di ognuno dei funzionari nominati in questo capitolo. Ciascuno di essi ha diritto a una pensione di riposo a norma delle discipline vigenti pel personale della pubblica istruzione secondaria. Tutti altresì, meno i tre ufficiali, di cui parla l', hanno diritto all'aumento del quinto ogni decennio sugli onorari in danaro indicati dalla suddetta tabella.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-35