Art. 34
Statuto

Art. 34

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In vigore dal 11 ago 1892
I suddetti tre ufficiali, in caso di giustificato impedimento o malattia, hanno il dovere di farsi supplire a proprie spese da altro esercente, che sia beneviso al consiglio direttivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-34