Statuto
Art. 34
34 / 51In vigore dal 11 ago 1892
I suddetti tre ufficiali, in caso di giustificato impedimento o malattia, hanno il dovere di farsi supplire a proprie spese da altro esercente, che sia beneviso al consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-34