Art. 33
Statuto

Art. 33

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In vigore dal 11 ago 1892
Il servizio sanitario dell'istituto è disimpegnato da un medico, da un chirurgo e da un dentista. La scelta di essi è fatta dal consiglio direttivo, dietro proposta del rettore del convitto, e comunicata al Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-33