Art. 32
Statuto

Art. 32

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In vigore dal 11 ago 1892
Un economo contabile, sotto la dipendenza del rettore, è incaricato di tutta l'economia interna dell'istituto; custodisce la cassa, tiene in corrente la contabilità e le registrazioni, vigila sull'esatto adempimento dei contratti da parte dei fornitori, cura l'esazione alle rispettive scadenze, non tollerando arretrati, ed eseguisce i pagamenti. Egli presta cauzione per l'importo di lire 5,000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-32