Statuto
Art. 31
31 / 51In vigore dal 11 ago 1892
Il catechista, oltre all'insegnamento nella scuola normale, di cui all' e nelle classi, di cui all', avrà l'ufficio di direttore spirituale della comunità e a lui saranno commesse le funzioni di culto e la conservazione degli arredi sacri nella chiesa privata del regio istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-31