Art. 31
Statuto

Art. 31

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In vigore dal 11 ago 1892
Il catechista, oltre all'insegnamento nella scuola normale, di cui all' e nelle classi, di cui all', avrà l'ufficio di direttore spirituale della comunità e a lui saranno commesse le funzioni di culto e la conservazione degli arredi sacri nella chiesa privata del regio istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-31