Art. 3
Statuto

Art. 3

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In vigore dal 11 ago 1892
Sono conservati i 24 posti gratuiti, che si trovano costituiti a carico dello Stato. Sedici di questi posti, ciascuno dei quali potrà, se così convenga, dividersi in due posti semigratuiti, saranno conferiti a giovani sordomuti appartenenti a famiglie di condizione notoriamente civile, ma di ristretti mezzi di fortuna, nella proporzione di 2/3 a favore dei maschi e di 1/3 a favore delle femmine. La somma poi corrispondente all'importo degli altri otto posti verrà convertita in pensioni speciali a favore dei sordomuti d'ambo i sessi poveri e di condizione non civile, da collocarsi in altri istituti del Regno destinati appunto all'istruzione dei sordomuti poveri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-3