Art. 29
Statuto

Art. 29

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In vigore dal 11 ago 1892
L'insegnamento nell'istituto è affidato: Ad un catechista incaricato dell'istruzione religiosa sia nel compartimento maschile che nel femminile; A quattro maestri per le quattro classi maschili; A quattro maestre per le quattro classi femminili; Ad una maestra di lavori donneschi; Ad un maestro di disegno e plastica; Ad un maestro d'intaglio; Ad un maestro di calligrafia; Ad un maestro di ginnastica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-29