Statuto
Art. 27
27 / 51In vigore dal 11 ago 1892
Un rettore sopraintende al buon andamento morale e disciplinare del convitto, ne sorveglia la gestione economica e colla cooperazione dell'economo contabile predispone i conti consuntivi e i bilanci preventivi, che nei termini di tempo prescritti presenta al consiglio direttivo unendovi un rapporto esplicativo e giustificativo dei risultati ottenuti e degli stanziamenti proposti.
Egli ha sotto la propria dipendenza tutto il personale amministrativo, di sorveglianza e di servizio interno addetto all'istituto, e cura l'esatta osservanza di ogni legge e disposizione superiore che lo riguardi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-27