Art. 23
Statuto

Art. 23

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In vigore dal 11 ago 1892
Agli apprendisti, i quali compiuto il corso con un esame scritto ed orale e con esercitazioni pratiche nell'istruzione dei sordomuti, dati innanzi ad una commissione nominata dal Ministero su proposta del consiglio direttivo, proveranno di conoscere le materie insegnate nella scuola e di possedere l'arte d'istruire i sordomuti, sarà rilasciato uno speciale diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di sordomuti nel Regno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-23