Art. 2
Statuto

Art. 2

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In vigore dal 11 ago 1892
La pensione annua per ogni posto pagante è di lire 700 da versarsi a trimestri anticipati. Ciascun alunno o alunna deve inoltre corrispondere: a) all'atto d'ingresso la somma di lire 300 che serve per la provvista del primo corredo; b) annue lire 150 per la manutenzione e rinnovazione degli abiti e delle biancherie, e queste vengono versate a trimestri anticipati. Nel caso di decesso o di uscita dell'alunno o alunna prima del termine dell'educazione, viene restituito tutto quanto trovasi anticipato a titolo di pensione, meno la mesata in corso, considerandosi per mese intero quello che fosse già incominciato. In qualunque caso di uscita gli alunni e le alunne recano seco il corredo di vestiario, di cui trovansi possessori, ed i propri libri ed oggetti scolastici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-2