Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 11 ago 1892
Con apposite discipline interne viene provveduto dal consiglio direttivo al riparto delle materie d'insegnamento nei diversi anni e nelle diverse classi, ed all'orario tanto scolastico che disciplinare interno, secondo le diverse stagioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-17