Art. 15
Statuto

Art. 15

15 / 51
In vigore dal 11 ago 1892
Ciascuno dei due corsi inferiore e superiore si divide in due classi, ed ogni classe in via di regola si compie in due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-15