Art. 14
Statuto

Art. 14

14 / 51
In vigore dal 11 ago 1892
Nell'istituto si dà l'istruzione elementare dei due gradi, cioè inferiore e superiore. L'istruzione elementare del grado inferiore comprende la lettura labiale, il linguaggio articolato, l'insegnamento religioso, la lingua italiana, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare e le nozioni elementari sul sistema metrico. L'istruzione superiore comprende oltre lo svolgimento delle materie di grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni delle scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita e i doveri civili. Alle materie sopraccennate sono aggiunte nel grado superiore i primi elementi di geometria, e secondo le diverse inclinazioni degli alunni e delle alunne, il disegno lineare, d'ornato, di paesaggio e di figura, l'intaglio e la plastica, oltre che per le femmine i lavori donneschi. In progresso di tempo si potranno aggiungere quegli altri insegnamenti artistici, che si riconosceranno opportuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-14