Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 11 ago 1892
I posti paganti disponibili vengono conferiti dal consiglio direttivo. Al medesimo spetta pure il conferimento delle pensioni a favore di sordomuti o sordomute da collocarsi presso istituti destinati ai poveri, di cui al 2° alinea dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-11