Art. 5
Statuto

Art. 5

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In vigore dal 3 ago 1922
Il numero dei soci effettivi è fissato a trenta. La loro elezione si fa dall'assemblea sopra una terna, presentata dall'ufficio di presidenza, e stata maturamente discussa nel consiglio. Essi sono scelti fra i più distinti cultori degli studi, di cui si occupa la deputazione, e, in via ordinaria, dalla classe dei soci corrispondenti. I proposti devono essere cittadini italiani, o appartenere alle provincie che nei vari tempi formarono parte degli Stati veneti, ed avere la loro residenza nelle provincie venete. Le nomine dei soci effettivi sono convalidate da reale decreto.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 27 giugno 1922, n. 942 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono modificati gli articoli 1, 5, 6, 10 e 12 dello statuto della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria, con sede in Venezia, approvato con R. decreto 5 maggio 1892, n. CCCXLV (parte supplementare), modificato dai RR. decreti 20 febbraio 1908, n. CXIV (parte supplementare) e 11 agosto 1921, n. 1280)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-5