Art. 43
Statuto

Art. 43

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In vigore dal 2 lug 1892
I municipi e le provincie che sussidiano la deputazione d'oltre 100 lire annuali, ricevono in cambio un esemplare delle suddette sue pubblicazioni. Ai corpi che soccorrono la deputazione d'un sussidio annuale fra 50 e 100 lire si spedisce in cambio il Nuovo Archivio veneto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-43