Art. 41
Statuto

Art. 41

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In vigore dal 2 lug 1892
La deputazione può anche concedere, ai soci semplicemente sussidi per la pubblicazione di opere che ne sieno stimate meritevoli. Il sussidio e il suo ammontare devono essere proposti all'assemblea, dopo esame del merito dell'opera, delle condizioni del bilancio, e degli impegni già assunti. Quando l'assemblea conceda il detto sussidio, questo viene dato soltanto ad opera finita. L'opera sussidiata poi porterà sulla coperta questa indicazione «Opera sussidiata dalla regia deputazione veneta di storia patria.» L'opera però rimane indipendente dalla amministrazione della deputazione, la quale all'infuori del sussidio votato non assume altro impegno nè risponde menomamente del contenuto. Gli autori poi od editori dell'opera sussidiata consegnano in cambio un numero d'esemplari dell'opera stessa, il cui prezzo di catalogo uguagli l'ammontare del sussidio. Questi esemplari verranno dispensati secondo che sarà disposto dall'assemblea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-41