Art. 40
Statuto

Art. 40

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In vigore dal 2 lug 1892
L'autore o pubblicatore di un'opera ha diritto a cinquanta esemplari di essa. Quando si tratti di lavori collettivi, il numero di detti esemplari potrà essere aumentato, ma non oltre sessanta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-40