Art. 4
Statuto

Art. 4

4 / 48
In vigore dal 2 lug 1892
La deputazione è composta da: a) soci effettivi; b) soci onorari, e c) soci corrispondenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-4