Art. 38
Statuto

Art. 38

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In vigore dal 2 lug 1892
Ogni socio può presentare i propri lavori, o fonti che crede conformi agli scopi della deputazione. Gli scritti presentati sono esaminati da una commissione di tre soci eletta dall'ufficio di presidenza; la quale commissione deve farne relazione scritta all'assemblea, cui verrà accompagnata dal consiglio col proprio voto. Se l'assemblea non approva la stampa, il manoscritto viene restituito a chi lo ha presentato. I lavori destinati alla miscellanea, potranno, se vi è urgenza, essere ammessi alla stampa col voto del consiglio; ma l'ammissione dovrà essere giustificata nella prossima assemblea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-38