Art. 33
Statuto

Art. 33

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In vigore dal 2 lug 1892
Nell'ordinaria assemblea annuale si tengono due adunanze; una privata, alla quale sono ammessi soltanto i soci, e ungi pubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-33