Art. 32
Statuto

Art. 32

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In vigore dal 2 lug 1892
L'assemblea è legale quando il numero dei soci effettivi convenuti non sia minore di 15. I soci effettivi che non possono intervenire, possono però farsi rappresentare da un socio effettivo o da un socio corrispondente, ma non mai riunendosi in una sola persona più di una procura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-32