Art. 31
Statuto

Art. 31

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In vigore dal 2 lug 1892
L'assemblea della deputazione si raccoglie ordinariamente in Venezia, una volta l'anno, la prima domenica di novembre, e straordinariamente ogni qual volta lo stimi opportuno l'ufficio di presidenza o lo richiedano per iscritto almeno dieci soci effettivi. La convocazione si fa per lettera del presidente, spedita almeno quindici giorni prima del giorno assegnato, nella qual lettera saranno indicati gli argomenti da trattarsi. Contemporaneamente l'avviso della convocazione deve essere pubblicato nei giornali di Venezia e in quelli della città in cui l'assemblea deve tenersi, se fosse fuori di Venezia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-31