Art. 30
Statuto

Art. 30

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In vigore dal 2 lug 1892
Dall'assemblea vengono eletti, nel modo degli altri uffici, un bibliotecario ed un curatore alle stampe, fra i soci residenti a Venezia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-30