Art. 3
Statuto

Art. 3

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In vigore dal 2 lug 1892
Essa provvede al proprio scopo coi sussidi che le vengono assegnati dal regio Governo, dalle provincie, dai comuni, da altri corpi e da privati, e colle somme che ricava dalla vendita delle sue pubblicazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-3