Statuto
Art. 27
27 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Al consiglio devono essere sottoposti gli affari più importanti prima di recarli all'assemblea, come pure quelli di competenza dell'ufficio di presidenza, ma sui quali la presidenza non giungesse a deliberare. Al consiglio inoltre spetta proporre all'assemblea quali impiegati occorrono, e quando l'assemblea approvi, al consiglio spetta nominarli, e così pure licenziarli qualora non adempiano i loro obblighi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-27