Statuto
Art. 25
25 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Il consiglio si raduna, in via ordinaria, ogni semestre, e straordinariamente ogni qual volta sembri opportuno all'ufficio di presidenza o venga richiesto da due consiglieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-25