Statuto
Art. 23
23 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Il tesoriere deve essere eletto dall'assemblea fra i soci effettivi dimoranti a Venezia: dura in carica tre anni, e può essere rieletto, senza contumacia.
È suo obbligo di depositare nella cassa di risparmio di Venezia ogni somma che perviene alla deputazione. Nè potrà, per qualsiasi titolo, ritirare danaro dalla cassa di risparmio, senza averne la facoltà dalla presidenza, in iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-23