Statuto
Art. 22
22 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Il segretario è parimenti eletto dall'assemblea tra i soci effettivi residenti a Venezia. Egli dà corso alle corrispondenze d'ufficio, tiene il protocollo, gli atti delle adunanze e l'ordinaria amministrazione, intorno alla quale riferisce al presidente ad ogni sua richiesta, e presenta ogni anno all'assemblea la relazione sullo stato della deputazione. Il segretario rimane in carica quattro anni e può essere rieletto, senza contumacia. Egli è coadiuvato e, all'occorrenza, supplito dal vice segretario, scelto pure fra i soci effettivi nello stesso modo del segretario, senza contumacia.
La carica di lui, che per regola dura quattro anni, è ridotta a tre allorquando egli sia stato eletto in una col segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-22