Statuto
Art. 21
21 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Se il presidente non risiede a Venezia, il vice presidente dovrà, essere eletto fra, i soci residenti in questa città, affinché si possa dar corso agli affari che non ammettono ritardo. Acciocchè poi non abbiano a cessare contemporaneamente ambidue gli uffici di presidente e vice presidente, il vice presidente scelto nelle prime elezioni starà in carica soltanto due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-21