Art. 20
Statuto

Art. 20

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In vigore dal 2 lug 1892
Il vice presidente è eletto dall'assemblea allo stesso modo del presidente; egli pure dura in carica tre anni e non può essere rieletto, che dopo un altro triennio. In mancanza del presidente, ne esercita tutte le mansioni, ed ha sempre voto deliberativo nell'ufficio e nel consiglio.
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