Statuto
Art. 18
18 / 48In vigore dal 2 lug 1892
Il presidente della deputazione è eletto dall'assemblea Egli dura in carica tre anni, e non può essere rieletto che dopo un altro triennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-18