Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 2 lug 1892
Il presidente della deputazione è eletto dall'assemblea Egli dura in carica tre anni, e non può essere rieletto che dopo un altro triennio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-18