Statuto
Art. 14
14 / 48In vigore dal 2 lug 1892
L'ufficio di presidenza è formato da:
a) un presidente;
b) un vice presidente;
c) un segretario;
d) un vice segretario;
e) un tesoriere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-14