Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 2 lug 1892
L'ufficio di presidenza è formato da: a) un presidente; b) un vice presidente; c) un segretario; d) un vice segretario; e) un tesoriere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-14