Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 2 lug 1892
La deputazione è governata dall'assemblea generale dei soci, da un consiglio e dall'ufficio di presidenza. Cosi le deliberazioni come le elezioni dell'assemblea, del consiglio e della presidenza, per esser valide, devono conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in numero legale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-13