Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 2 lug 1892
Anche i soci corrispondenti interni sono in dovere di concorrere coi loro lavori al lustro della deputazione, e di prestare la loro opera ogni qual volta ne vengano richiesti dall'assemblea o dalla presidenza. Essi intervengono alle assemblee, e possono prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto. I soci corrispondenti interni possono acquistare per metà del prezzo d'associazione il Nuovo archivio veneto, ed egualmente per metà del prezzo di catalogo le altre pubblicazioni della deputazione. Mancando ai loro doveri, cadono nella sanzione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-11