Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 3 ago 1922
I soci corrispondenti sono scelti dall'assemblea, su terna proposta dalla presidenza e votata dal consiglio, fra i cultori degli studi, cui attende la deputazione. Essi sono interni, cioè residenti nelle provincie venete, ed esterni. I primi non possono essere più di quaranta, pei secondi non è fissato alcun numero.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 27 giugno 1922, n. 942 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono modificati gli articoli 1, 5, 6, 10 e 12 dello statuto della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria, con sede in Venezia, approvato con R. decreto 5 maggio 1892, n. CCCXLV (parte supplementare), modificato dai RR. decreti 20 febbraio 1908, n. CXIV (parte supplementare) e 11 agosto 1921, n. 1280)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-10