Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 giu 1892
I professori insegnanti sono nominati con Nostro decreto in seguito a concorso per titoli, e, bisognando, per esame. I concorsi saranno giudicati da una commissione di cinque membri nominati dal predetto Nostro ministro per la istruzione pubblica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1892. Reg. 185. Atti del Governo a f. 194. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. P. Villari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;307#art-4