Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 giu 1892
È approvato lo statuto-regolamento del ripetuto ospizio marino, composto di 19 articoli, e che sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente, aggiungendo infine dell'art. 9 le parole «con approvazione dell'autorità tutoria.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1892. Reg. 185. Atti del Governo a f. 136. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;291#art-4