Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 giu 1892
È autorizzata a favore del detto ospizio l'inversione di una parte del patrimonio dell'orfanotrofio maschile, nella misura occorrente per l'acquisto da Pasquale Sabbatini e dalla confraternita del SS.mo Sacramento di Sirolo, dei suaccennati immobili; nonché l'inversione a favore dell'ospizio medesimo di una parte dei redditi dei due orfanotrofi maschile e femminile nella misura di annue lire 600 per ciascuno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;291#art-2