Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 giu 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda presentata dalla congregazione di carità di Osimo (Ancona) per ottenere l'erezione in ente morale di un ospizio marino da fondarsi sulla spiaggia di Numana a beneficio dei bambini poveri scrofolosi e rachitici di quella città; Vedute le relative deliberazioni della congregazione predetta e del consiglio comunale, con le quali si propone di far concorrere alla fondazione di cui si tratta il patrimonio dell'orfanotrofio maschile con lire 3000 da servire per l'acquisto di una casa con terreno di proprietà di Pasquale Sabbatini (assumendo a carico del pio luogo un canone enfiteutico di annue lire 20 da cui la casa predetta è gravata e convenendo inoltre l'acquisto di 400 metri quadrati di suolo pertinenti alla confraternità del SS.mo Sacramento in Sirolo mercè un canone perpetuo di annue L. 40); e si propone ancora di dar vita all'ospizio mercè un prelevamento di annue lire 600 per ciascuno dei redditi del detto orfanotrofio maschile e di quello femminile; Veduto lo schema di statuto regolamento del detto ospizio, la cui gestione viene affidata alla congregazione di carità; Vedute le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'ospizio marino da istituirsi in Numana a beneficio dei fanciulli poveri scrofolosi rachitici di Osimo è costituito in ente morale è sarà amministrato da quella congregazione di carità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;291#art-1