Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 23 apr 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza della congregazione di carità di Castelnuovo di Garfagnana (Massa-Carrara) per essere autorizzata ad accettare la eredità disposta dai germani Marianna e Pietro Bimbi, con i testamenti pubblici in data 18 agosto 1884 e 20 settembre 1887, a favore dell'asilo infantile fondato dalla congregazione stessa, per la costituzione in ente morale dell'asilo medesimo e per l'approvazione del relativo statuto organico; Visti gli atti relativi alla citata domanda, dai quali risulta che le disposte eredità ammontano in complesso alla somma di lire 44,844.88; Viste le deliberazioni della congregazione di carità predetta in data 2 febbraio 1888, 8 febbraio e 27 settembre 1891, della deputazione provinciale del 2 marzo 1888, del consiglio comunale del 29 aprile 1891, della giunta provinciale amministrativa degli 11 luglio 1891; Visti articoli 36 e 51 della legge 1890, n. 6972, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . La congregazione di carità di Castelnuovo di Garfagnana è autorizzata ad accettare le eredità come sopra disposte dai germani Pietro e Marianna Bimbi a favore dell'asilo infantile da essa fondato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-03-20;169#art-1