Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Il collocamento a riposo con diritto alla pensione non nuoce agli effetti della iscrizione in favore degli orfani nati anteriormente alla data del decreto che porta tale provvedimento, purchè l'impiegato si trovi ascritto da dieci anni all'Istituto, salvo il disposto dell'.
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