Statuto
Art. 8
8 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Gli impiegati cessano di far parte dello Istituto:
a) per morte;
b) per rinuncia presentata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso;
c) per la perdita della qualità di impiegato, salvo per i collocati a riposo il disposto dell'articolo seguente;
d) per fatti che li rendano indegni di appartenere all'Istituto;
e) per morosità alla contribuzione stabilita.
Coloro che sono reintegrati nel loro impiego possono essere riammessi a far parte dell'Istituto dopo che abbiano soddisfatto le quote arretrate.
I decaduti per morosità per essere nuovamente iscritti debbono uniformarsi al disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-8