Art. 8
Statuto

Art. 8

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Gli impiegati cessano di far parte dello Istituto: a) per morte; b) per rinuncia presentata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso; c) per la perdita della qualità di impiegato, salvo per i collocati a riposo il disposto dell'articolo seguente; d) per fatti che li rendano indegni di appartenere all'Istituto; e) per morosità alla contribuzione stabilita. Coloro che sono reintegrati nel loro impiego possono essere riammessi a far parte dell'Istituto dopo che abbiano soddisfatto le quote arretrate. I decaduti per morosità per essere nuovamente iscritti debbono uniformarsi al disposto dell'.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-8