Art. 7
Statuto

Art. 7

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In vigore dal 10 apr 1892
. - La domanda d'iscrizione deve rivolgersi alla Commissione provinciale di cui all' versando contemporaneamente a beneficio dell'Istituto una tassa d'ammissione di lire due. Gli orfani non potranno fruire dei vantaggi dell'Istituto se il genitore non abbia pagato almeno il contributo di due anni, e non sia iscritto almeno da un anno, salvo però il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-7